PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Procedimento).

      1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata: «legge sull'adozione», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Alla dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1 sono allegati i seguenti documenti:

          a) certificato di nascita, di matrimonio e stato di famiglia;

          b) certificato relativo alle condizioni di salute dei richiedenti, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica;

          c) autocertificazione concernente l'attività lavorativa svolta dai richiedenti negli ultimi tre anni e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi riguardante i componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          d) certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          e) certificato del casellario dei carichi pendenti previsto dall'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dei componenti del nucleo familiare dei richiedenti;

          f) relazione, sottoscritta da entrambi i coniugi, relativa alla propria condizione familiare, con particolare riferimento all'attività lavorativa e alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore»;

          b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente

 

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decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all'articolo 6, sente, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di disponibilità, anche a mezzo di un giudice delegato, gli aspiranti genitori adottivi al fine di accertare le motivazioni per le quali hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, nonché la loro attitudine all'adozione internazionale»;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Per motivate ragioni, nel rispetto del medesimo termine di cui al comma 4, il tribunale per i minorenni dispone, tramite gli organi della pubblica amministrazione, l'acquisizione di ulteriori elementi informativi sulle circostanze risultanti dalla documentazione allegata alla dichiarazione di disponibilità»;

          d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

      «5-bis. Completata l'attività istruttoria, il tribunale emette, entro trenta giorni, motivato decreto di idoneità ad adottare con il quale si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione.
      5-ter. Il decreto di idoneità di cui al comma 5-bis è motivato in base alla situazione personale e familiare degli aspiranti genitori adottivi, alle condizioni di accoglienza che si intendono offrire al minore e agli altri elementi accertati nel corso dell'attività istruttoria per favorire il miglior incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».

Art. 2.
(Disposizioni relative all'efficacia e alla
trasmissione del decreto di idoneità).

      1. All'articolo 30 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Il decreto di idoneità di cui all'articolo 29-bis, comma 5-bis, ha efficacia per

 

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tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro quattro mesi dalla data di comunicazione del provvedimento. L'efficacia del decreto permane anche qualora gli aspiranti genitori adottivi, che hanno tempestivamente promosso la procedura, abbiano revocato l'incarico all'ente di cui all'articolo 31, purché lo conferiscano entro due mesi a un altro ente»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Il decreto di idoneità è trasmesso immediatamente, unitamente alla documentazione agli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          c) il comma 3 è abrogato;

          d) al comma 4, le parole: «ed all'ente autorizzato di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'ente di cui all'articolo 31, ove già incaricato».

Art. 3.
(Incarico all'ente autorizzato
e accreditato od operativo).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che risulti accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1 nel Paese indicato all'atto del conferimento dell'incarico, e sono tenuti a indicare il tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stato eventualmente avviato il procedimento di adozione nazionale»;

          b) al comma 3:

      1) l'alinea è sostituto dal seguente:

      «L'ente autorizzato e accreditato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione informa, senza indugio, il tribunale per i minorenni e la Commissione di cui all'articolo 38 dell'avvenuto

 

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conferimento dell'incarico e svolge le seguenti attività:»;

      2) alla lettera b):

          2.1) le parole: «con cui esso intrattiene rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «presso i quali risulta accreditato»;

          2.2) le parole: «ed alla relazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla documentazione»;

      3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la trasmette senza ritardo alla Commissione di cui all'articolo 38»;

      4) alla lettera e):

          4.1) le parole: «l'atto di consenso all'autorità straniera» sono sostituite dalle seguenti: «senza ritardo l'atto di consenso alla Commissione di cui all'articolo 38»;

          4.2) dopo le parole: «dalla stessa richieste;» sono inserite le seguenti: «l'atto di consenso è trasmesso anche al tribunale per i minorenni dinanzi al quale sia stata presentata domanda di adozione nazionale;»;

      5) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la trasmette immediatamente alla Commissione di cui all'articolo 38 e richiede alla stessa Commissione di provvedere ai sensi dell'articolo 32, comma 1;»;

      6) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) informa immediatamente la Commissione di cui all'articolo 38, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera;»;

      7) alla lettera m), le parole: «su richiesta degli adottanti» sono soppresse.

 

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Art. 4.
(Sanzioni a carico degli enti).

      1. All'articolo 31 della legge sull'adozione, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «3-bis. Agli enti che violano le disposizioni di cui al comma 3 e contravvengono agli obblighi di cui all'articolo 39-ter si applica una delle seguenti sanzioni:

          a) richiamo;

          b) sospensione dell'autorizzazione;

          c) revoca dell'autorizzazione.

      3-ter. Le sanzioni di cui al comma 3-bis sono applicate dalla Commissione di cui all'articolo 38, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, in ordine proporzionale e crescente, secondo la gravità della violazione, la sua reiterazione e gli effetti prodottisi».

      2. All'articolo 72-bis della legge sull'adozione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente autorizzato ai sensi dell'articolo 39-ter che assume l'incarico di curare la procedura di adozione senza essere accreditato ai sensi dell'articolo 39-ter.1, comma 1, o senza che gli sia consentito lo svolgimento delle procedure di adozione dalla competente autorità straniera ai sensi del medesimo articolo 39-ter.1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro; l'organismo competente ad applicare la sanzione è la Commissione di cui all'articolo 38».

Art. 5.
(Dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. L'articolo 32 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - 1. Qualora l'adozione debba essere pronunciata nello Stato

 

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estero prima dell'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti previsti dall'articolo 31, comma 3, lettere c), e) e f), concorda con l'autorità straniera, qualora ne sussistano i requisiti, di procedere all'adozione, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, acconsente alla prosecuzione della procedura e contestualmente provvede ad autorizzare lo stesso minore all'ingresso e alla residenza permanente in Italia.
      2. La Commissione provvede senza ritardo ad inviare i provvedimenti di cui al comma 1 e la documentazione allegata all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.
      3. Se la Commissione non concorda con la proposta di incontro formulata dall'autorità straniera, restituisce gli atti alla stessa autorità per una nuova proposta.
      4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la dichiarazione che l'adozione corrisponde al superiore interesse del minore e il consenso alla prosecuzione della procedura di cui al comma 1 non sono ammessi:

          a) quando non sussistono le condizioni previste dall'articolo 4 della Convenzione;

          b) quando l'adozione non è conforme alle altre disposizioni della Convenzione e ai princìpi vigenti nello Stato in materia di diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore;

          c) quando gli aspiranti genitori adottivi non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;

          d) quando le indicazioni contenute nel decreto di idoneità non sono state rispettate;

          e) quando la procedura adottiva si è svolta senza l'intervento di un ente autorizzato e delle autorità centrali;

          f) quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia

 

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di origine a seguito della conversione di cui al comma 5.

      5. Quando l'adozione pronunciata nello Stato straniero non produce la cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia di origine, la stessa può essere convertita in un'adozione che produce tale effetto se la Commissione la riconosce conforme alla Convenzione. Ai fini della conversione è necessario che i genitori naturali abbiano prestato il proprio consenso espressamente, liberamente e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri nonché previa completa informazione sugli effetti della propria rinuncia a ogni legame giuridico con il minore. In caso di conversione, la Commissione pronuncia i provvedimenti di cui al comma 1.
      6. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con la Commissione e con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del provvedimento di adozione pronunciato dall'autorità straniera, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando».

Art. 6.
(Effetti dell'adozione pronunciata all'estero).

      1. Dopo l'articolo 32 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «Art. 32-bis. - 1. L'adozione pronunciata all'estero è immediatamente efficace in Italia e produce gli effetti di cui all'articolo 27.
      2. Con il provvedimento di adozione, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      3. La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuta formale comunicazione della pronuncia di adozione e del rilascio del visto d'ingresso di cui all'articolo 32,

 

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comma 6, dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile, dandone immediata comunicazione al tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.
      4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, il tribunale per i minorenni competente incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di compiere le attività previste dall'articolo 34, comma 2».

Art. 7.
(Inserimento del minore straniero
nella famiglia adottiva).

      1. All'articolo 34 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di adozione o» sono soppresse;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Dal momento dell'ingresso in Italia, e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali, unitamente agli enti autorizzati, assistono, secondo le modalità indicate nei protocolli di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. I servizi e gli enti riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento del minore segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi»;

          c) il comma 3 è abrogato.

Art. 8.
(Dell'adozione pronunciata in Italia).

      1. L'articolo 35 della legge sull'adozione è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - 1. Nei casi in cui l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, la Commissione di cui

 

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all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato in merito alla proposta di incontro, emette il provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è ammessa nei casi previsti dall'articolo 32, comma 4.
      3. La Commissione trasmette il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 32, comma 1, agli uffici consolari italiani all'estero i quali, rilasciato il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando, ne danno comunicazione alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente.
      4. Al minore straniero, per il quale è stato rilasciato il visto d'ingresso previsto dal comma 3, è concesso un permesso di soggiorno per adozione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
      5. Il tribunale per i minorenni, ricevuta formale comunicazione del rilascio del visto d'ingresso, riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, termine che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia.
      6. Decorso il periodo, di cui al comma 5, il tribunale per i minorenni, se ritiene che la permanenza del minore nella famiglia affidataria risulti conforme all'interesse del medesimo, pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
      7. Qualora l'affidamento preadottivo non risulti conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni, anche prima che sia decorso il periodo di un anno, previsto dal comma 5, revoca l'affidamento e dispone un nuovo affidamento
 

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preadottivo a una coppia che ha ottenuto il decreto di idoneità presso la quale il collocamento del minore risponde all'interesse del medesimo. Di tale affidamento è data comunicazione all'autorità del Paese straniero, per il tramite della Commissione, con la specifica indicazione dei nuovi genitori affidatari.
      8. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 7, il tribunale per i minorenni, previa comunicazione all'autorità del Paese straniero per il tramite della Commissione, dispone il collocamento del minore presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, ovvero ne dispone il rimpatrio qualora lo richieda la medesima autorità del Paese straniero.
      9. Il minore che ha compiuto gli anni quattordici deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere ai sensi dei commi 7 e 8; se ha raggiunto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale per i minorenni.
      10. Competente per la pronuncia dei provvedimenti di cui al presente articolo è il tribunale per i minorenni del distretto in cui gli aspiranti all'adozione hanno la residenza nel momento dell'ingresso del minore in Italia».

Art. 9.
(Adozione pronunciata a favore
di cittadini italiani residenti all'estero).

      1. All'articolo 36 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. L'adozione pronunciata, ai sensi del comma 4, in un Paese straniero che ha ratificato la Convenzione o che nello spirito della Convenzione ha stipulato accordi bilaterali,

 

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può riguardare anche un minore proveniente da uno Stato terzo».

Art. 10.
(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato».

Art. 11.
(Compiti della Commissione
per le adozioni internazionali).

      1. All'articolo 39 della legge sull'adozione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «c) autorizza l'attività degli enti di cui all'articolo 39-ter, accerta che siano stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 39-ter.1 e che l'ente sia accreditato nel Paese straniero per il quale è stata concessa l'autorizzazione, cura la tenuta del relativo albo, vigila sull'operato degli enti, lo verifica almeno ogni tre anni e applica le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 3-bis. Le medesime funzioni sono svolte dalla Commissione con riferimento all'attività svolta dai servizi per l'adozione internazionale di cui all'articolo 39-bis;»;

          b) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

          «h) valuta la proposta all'incontro formulata dall'autorità straniera e autorizza l'ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero;»;

          c) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

          «l-bis) esamina segnalazioni, istanze ed esposti in merito ai procedimenti adottivi

 

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pervenute dagli aspiranti all'adozione che abbiano conferito incarico all'ente ai sensi dell'articolo 31;

          l-ter) provvede ad informare gli aspiranti genitori adottivi in merito all'istituto dell'adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione ai sensi dell'articolo 31, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure distinte in base ai Paesi di provenienza del minore;

          l-quater) cura gli adempimenti relativi alle procedure di adozione in casi particolari di un minore straniero ai sensi dell'articolo 57-bis e di affidamento temporaneo internazionale di cui all'articolo 57-ter»;

          d) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. La Commissione, nell'esercizio dei poteri di verifica sull'attività degli enti, può avvalersi del Corpo della guardia di finanza, che agisce con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni»;

          e) il comma 2 è abrogato.

Art. 12.
(Promozione delle attività
di sostegno successive all'adozione).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 39-bis della legge sull'adozione, sono aggiunte le seguenti parole: «per facilitare, successivamente all'ingresso del minore in Italia, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 34».

 

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Art. 13.
(Rapporto fra l'ente, la Commissione
e gli aspiranti all'adozione).

      1. All'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «1-bis. Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, gli enti devono altresì sottoporre alla preventiva approvazione della Commissione di cui all'articolo 38:

          a) le tariffe da applicare ai servizi resi nel corso della procedura, sia in Italia che all'estero;

          b) le condizioni generali di contratto da applicare al rapporto intercorrente con gli aspiranti all'adozione.

      1-ter. Il mandato conferito dagli aspiranti all'adozione all'ente deve essere redatto per iscritto a pena di nullità. In particolare deve prevedere che l'ente:

          a) fornisca agli adottanti le informazioni sull'andamento delle adozioni concluse, negli ultimi tre anni, nel Paese straniero da loro indicato, con riferimento ai tempi di attesa, alle classi di età dei minori, ai costi e alle difficoltà operative incontrate;

          b) renda nota la data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c);

          c) indichi il tempo medio di definizione della procedura e svolga l'incarico ricevuto nel rispetto dei tempi indicati all'atto del conferimento dell'incarico;

          d) dia immediato avviso agli aspiranti genitori adottivi qualora non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli nel rispetto dei tempi indicati all'atto di conferimento dell'incarico;

          e) aggiorni tempestivamente gli aspiranti all'adozione sullo stato della procedura;

 

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          f) svolga l'incarico conferito operando secondo una metodologia leale, trasparente e verificabile.

      1-quater. Non possono essere dedotti in contratto importi di spesa da corrispondere all'ente in difformità ai tetti massimi determinati dalla Commissione, di intesa con i rappresentanti degli enti autorizzati. Dell'importo di spesa eventualmente dedotto in eccesso non può essere richiesto il pagamento.
      1-quinquies. Dal momento dell'ingresso del minore in Italia, qualora la legge del Paese straniero di provenienza lo richieda, gli affidatari e i genitori adottivi collaborano con gli enti per la stesura delle relazioni da inviare alla competente autorità straniera, concernenti l'andamento dell'inserimento del minore nella nuova famiglia».

Art. 14.
(Accreditamento degli enti all'estero. Iniziative di carattere internazionale).

      1. Dopo l'articolo 39-ter della legge sull'adozione sono inseriti i seguenti:

      «Art. 39-ter.1 - 1.l fine di ottenere l'accreditamento nel Paese straniero, l'ente autorizzato compie gli adempimenti richiesti dalla legge del Paese medesimo e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 38 il relativo provvedimento adottato dalla competente autorità straniera.
      2. Nei casi in cui la legislazione del Paese straniero non preveda l'accreditamento, l'ente trasmette alla Commissione il provvedimento con cui la competente autorità straniera consente lo svolgimento delle procedure di adozione ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione.

      Art. 39-ter.2 - 1. Al fine di facilitare la fase del procedimento di adozione che si svolge all'estero e di avviare negoziati con nuovi Paesi, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro degli affari esteri, definisce apposite politiche di intervento mirate, promuove le attività di

 

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cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f), provvede ad organizzare incontri internazionali e ad avviare ogni altra utile iniziativa.
      2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 15.

      (Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero e dell'affidamento temporaneo internazionale).

      1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:

«Capo II-bis.

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI DI UN MINORE STRANIERO

      Art. 57-bis. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.
      4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale

 

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si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
      5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli atti all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.
      6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.
      7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 6, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
      8. Si applicano al presente capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

Capo II-ter.

DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO
INTERNAZIONALE

      Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
      2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver

 

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ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

      Art. 57-quater. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

          a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

          b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

      2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7.

      Art. 57-quinquies. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
      2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie

 

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informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.
      3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6.
      4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.
      5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.
      6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.
      7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni
 

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provvedimenti temporanei in favore del minore.

      Art. 57-sexies. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
      2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».

Art. 16.
(Norma finale).

      1. All'articolo 38 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. L'adozione di un minore straniero è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».